Il prezzo finale del gas è determinato da diverse componenti e solo per la parte relativa alla vendita il prezzo può essere determinato liberamente dal venditore. Le altre parti che comprendono il costo sostenuto per lo stoccaggio (il deposito del gas utilizzato come riserva), il trasporto (sulle reti nazionali e regionali) e la distribuzione (sulle reti locali) del gas sono definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. L'Autorità ha stabilito che le società di vendita di gas dovranno obbligatoriamente offrire, accanto a proprie condizioni economiche, anche un prezzo di riferimento calcolato in base a criteri definiti dall'Autorità ed approvati dall'Autorità stessa.
Il prezzo di riferimento dell’Autorità costituisce una protezione del consumatore, che finirà nel momento in cui lo stesso sceglierà una proposta ritenuta migliore. In tal modo l'Autorità, analogamente a quanto avvenuto in diversi Paesi europei che già hanno liberalizzato il proprio mercato, si pone l'obiettivo di assicurare che la scelta delle nuove condizioni avvenga in un congruo periodo di tempo e senza discontinuità con il sistema di garanzie oggi in vigore e di garantire i consumatori nelle aree in cui continuerà ad operare un unico fornitore che potrebbe modificare i prezzi in mancanza di concorrenza da parte di altri operatori.
I clienti potranno, se lo desiderano, rinunciare al prezzo di riferimento determinato dall’Autorità e accettare condizioni economiche differenti che il venditore propone alternativamente.
I prezzi di riferimento approvati dall'Autorità sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità. Le nuove condizioni economiche che saranno formulate dai venditori di gas dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, evidenziando quelle definite in base ai criteri disposti dall'Autorità, con la pubblicazione sul proprio sito internet, su un quotidiano di ampia diffusione nell'area di interesse e nel Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma.
Per quanto concerne i costi di allacciamento la situazione non viene modificata dall’avvento della liberalizzazione della vendita. Infatti questi sono, come prima, stabiliti dal distributore in accordo con l’ente locale concedente, all’interno della convenzione o del contratto di servizio che i due soggetti sottoscrivono. I costi di allacciamento possono pertanto differire da distributore a distributore, ma potranno anche essere differenti i costi che uno stesso distributore applica ai clienti finali di zone diverse.
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