Liberalizzazione del mercato e consumatori finali

Cosa vuole dire che il mercato del gas è "libero"?

Vuol dire che a partire dal 1° gennaio 2003 tutti i consumatori (famiglie, condomini, aziende, servizi,…) sono liberi di scegliersi il proprio fornitore. Fino al 31 dicembre 2002 tutti i clienti finali del gas (esclusi quelli con elevati consumi annui, come industrie e altri grandi consumatori) erano obbligati a comprare il gas dal fornitore locale, senza poterlo cambiare. Il decreto legislativo n. 164/00, recependo una direttiva europea, ha stabilito che dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti, anche i piccoli consumatori, sono liberi di acquistare il gas da fornitori scelti da loro.

Il mercato, prima gestito in regime di monopolio, si avvia grazie alla liberalizzazione di alcune fasi, come la vendita, a divenire concorrenziale: più operatori sul territorio venderanno il gas proponendo offerte diverse, facendosi quindi concorrenza.

Con chi avrà rapporti contrattuali il cliente finale?

Sino al 31 dicembre 2002 un unico soggetto distribuiva e vendeva il gas ai clienti domestici e ai piccoli consumatori. Il cliente finale aveva quindi rapporti solo con questo soggetto a cui chiedeva di essere allacciato alla rete e di attivare la fornitura, dal quale riceveva le bollette, al quale poteva rivolgere richieste di vario genere (spostare il contatore, volturare il proprio contratto ecc.).

Dal 1° gennaio 2003 chi vende il gas al cliente finale deve necessariamente essere un soggetto diverso da chi lo distribuisce. Il cliente finale, perciò, non compra più il gas dall'impresa che “distribuisce” il gas (cioè quella che fisicamente porta il gas al contatore attraverso i tubi), ma dalle aziende che sono state autorizzate alla “vendita” dal Ministero delle Attività Produttive. Con la liberalizzazione, il distributore effettua il solo trasporto del gas per conto delle aziende di vendita, ed è obbligato ad offrire a tutti i venditori condizioni identiche e senza discriminazioni.

Le imprese di distribuzione restano responsabili della manutenzione, della sicurezza e dello sviluppo della rete stessa. Per continuare a vendere il gas al consumatore finale dopo il 1° Gennaio 2003, chi distribuiva il gas deve creare una specifica società di vendita, completamente indipendente da quella che lo distribuisce, che viene spesso chiamata con una ragione sociale simile (ma diversa) al nome dello stesso distributore. Il nome del venditore è quello indicato sull’ultima fattura ricevuta.

Con la liberalizzazione cambierà la qualità del servizio?

La concorrenza fra venditori porterà, nel tempo, a migliorare la qualità del servizio che offrono ai clienti. Esistono comunque degli “standard” di qualità minimi, che devno essere sempre rispettati.

Gli standard minimi di qualità commerciale (che esprimono la tempestività dell’esercente nel fornire alcune prestazioni richieste dai clienti) sono definiti dall’Autorità per tutti i distributori e venditori di clienti forniti in bassa pressione (la stragrande maggioranza della clientela finale). Al momento attuale, per i venditori sono fissati degli standard “generali” non soggetti ad indennizzo automatico; mentre per i distributori sono fissati standard sia “generali” che “specifici”, questi ultimi soggetti ad indennizzo automatico.

I venditori ed i distributori potranno proporre altri standard, purché migliorativi rispetto a quelli fissati dall’Autorità.

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