Il cliente è libero di continuare ad avvalersi del venditore che lo rifornisce attualmente o di scegliere un diverso venditore. Non può in nessun caso essere obbligato a continuare a rifornirsi dall’attuale venditore.
Fatto salvo un giusto termine di preavviso (che per la clientela caratterizzata da consumi modesti tipici dell'uso domestico, artigianale e commerciale, non può superare i 30 giorni), il cliente finale può rescindere in qualsiasi momento il proprio contratto di fornitura. Tuttavia, se vuole evitare di restare senza gas, deve prima scegliere un altro venditore.
Le famiglie che abitano in uno stesso palazzo potranno comprare il gas da venditori diversi, ma continueranno ad avere lo stesso distributore per le operazioni di sua competenza.
Il costo di questa operazione viene definito dai venditori singolarmente; non esiste un costo predefinito, uguale per tutti. Tuttavia i venditori sono tenuti ad informare i clienti dell’eventuale costo connesso all’avvio e alla chiusura del rapporto. L’Autorità vigila affinché il costi proposti dai venditori non siano tali da ostacolare la possibilità del cliente di cambiare fornitore quando lo desidera.
No, perché il contatore non è di proprietà del venditore. Attualmente esso è posseduto da chi possiede la rete di distribuzione ed è gestito dal distributore che rimane sempre lo stesso anche quando il cliente cambia venditore.
Attualmente è previsto che il contatore venga letto dal distributore, salvo che il venditore richieda a quest’ultimo di effettuare in proprio tale operazione. In ogni caso è il venditore che propone al cliente la periodicità di lettura del contatore e fattura i consumi letti.
Se il cliente resta legato alla società di vendita creata dal distributore in linea generale non è necessario che sottoscriva un nuovo contratto. Infatti l’Autorità ha stabilito che se il cliente non cambia venditore o non vuole cambiare le condizioni di fornitura vigenti (condizioni contrattuali e tariffa) restano valide per lui le condizioni contrattuali e le tariffe in vigore al 31 dicembre 2002. Nel caso in cui il cliente cambi venditore o scelga una nuova opzione contrattuale proposta dal suo attuale venditore sarà necessario sottoscrivere un nuovo contratto.
Se il venditore contatta un potenziale nuovo cliente questo non è obbligato a firmare il contratto subito; nel caso in cui il cliente firmi e poi cambi idea, ha 7 giorni per recedere da quel contratto senza dover sopportare alcun onere.
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