Vuol dire che a partire dal 1° gennaio 2003 tutti i consumatori (famiglie, condomini, aziende, servizi,…) sono liberi di scegliersi il proprio fornitore. Fino al 31 dicembre 2002 tutti i clienti finali del gas (esclusi quelli con elevati consumi annui, come industrie e altri grandi consumatori) erano obbligati a comprare il gas dal fornitore locale, senza poterlo cambiare. Il decreto legislativo n. 164/00, recependo una direttiva europea, ha stabilito che dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti, anche i piccoli consumatori, sono liberi di acquistare il gas da fornitori scelti da loro.
Il mercato, prima gestito in regime di monopolio, si avvia grazie alla liberalizzazione di alcune fasi, come la vendita, a divenire concorrenziale: più operatori sul territorio venderanno il gas proponendo offerte diverse, facendosi quindi concorrenza.
Il distributore, che opera sul territorio in regime di monopolio legale (ottiene la concessione dall’ente locale), gestisce la rete di distribuzione e provvede, per conto del cliente finale o del venditore, ad allacciare il cliente alla rete del gas, e a fare per conto del cliente o del venditore tutte quelle operazioni che sono connesse alla gestione dell’impianto del gas fino al contatore (attivazione e disattivazione della fornitura, spostamenti di contatori ecc).
Il distributore può anche rifiutare l’allacciamento al cliente se il suo impianto interno (la parte di impianto che collega il contatore con le apparecchiature di utilizzo del cliente) non è in regola con le norme di sicurezza. Il distributore è anche responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente).
Il prezzo finale del gas è determinato da diverse componenti e solo per la parte relativa alla vendita il prezzo può essere determinato liberamente dal venditore. Le altre parti che comprendono il costo sostenuto per lo stoccaggio (il deposito del gas utilizzato come riserva), il trasporto (sulle reti nazionali e regionali) e la distribuzione (sulle reti locali) del gas sono definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. L'Autorità ha stabilito che le società di vendita di gas dovranno obbligatoriamente offrire, accanto a proprie condizioni economiche, anche un prezzo di riferimento calcolato in base a criteri definiti dall'Autorità ed approvati dall'Autorità stessa.
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